Quando si costruisce una casa su un terreno altrui, di chi è la proprietà?
E’ bene sapere che per l’art. 934 del codice civile: “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo”.
Pertanto, chi costruisce la propria casa su un terreno altrui perde la proprietà dell’immobile.
Infatti, in base a una regola del codice civile chiamata “accessione”, il proprietario di un terreno acquista automaticamente la proprietà di qualsiasi costruzione o opera realizzata sopra o sotto il suo suolo.
L’acquisto della proprietà avviene senza bisogno di un contratto o di altro atto notarile, ma per il solo fatto che è avvenuta la suddetta costruzione!!!
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