Fabbricato costruito nell’area di proprietà altrui.

Quando si costruisce una casa su un terreno altrui, di chi è la proprietà?
E’ bene sapere che per l’art. 934 del codice civile: “qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo”.
Pertanto, chi costruisce la propria casa su un terreno altrui perde la proprietà dell’immobile.
Infatti, in base a una regola del codice civile chiamata “accessione”, il proprietario di un terreno acquista automaticamente la proprietà di qualsiasi costruzione o opera realizzata sopra o sotto il suo suolo.
L’acquisto della proprietà avviene senza bisogno di un contratto o di altro atto notarile, ma per il solo fatto che è avvenuta la suddetta costruzione!!!

White house with picnic bench and green lawn, blue sky, clouds and trees in Spring

Conoscere la verità è così importante?

Spesso si pone il problema se per un avvocato penalista  se sia necessario conoscere la verità dei fatti.

Capita spesso che il proprio assistito quando si presenta in studio non sempre riferisce la verità su come siano andati realmente i fatti; non sempre l’indagato o l’imputato riferisce al proprio avvocato di essere colpevole pur chiedendo nel contempo di essere difeso.

Sicuramente per un avvocato penalista conoscere la verità dal proprio cliente non ha alcuna importanza, anzi potrebbe diventare addirittura dannoso, perché la verità processuale è in realtà diversa dalla verità storica dei fatti.

Ne consegue che la verità nel processo, ciò che emerge  in dibattimento in base alle carte processuali, non è mai una verità assoluta, ma una verità probabilistica.

Avv. Sebastiano Desogus